Giurisprudenza

Nei rapporti interni l’obbligazione solidale riacquista la sua natura di obbligazione parziaria, ma non è detto che le parti siano sempre uguali. A volte non c’è alcuna divisione; ad es. se paga il debitore principale non potrà certo chiedere poi il rimborso anche parziale al fideiussore ( art. 1298 primo comma). C’è poi la presunzione, negli altri casi, di uguaglianza delle parti ( art. 1298 comma 2), ma si tratta di presunzione relativa cui si ricorre solo quando non si sia riusciti a determinare la parte di ciascun condebitore solidale.

Cass. civ. Sez. II, 19-02-2009, n. 4066

Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo). (Rigetta, App. Bologna, 24 marzo 2004)

FONTI Mass. Giur. It., 2009

 

 

Cass. civ. Sez. III, 05-09-2005, n. 17763 (rv. 584900)

In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno. Pertanto, nell'ipotesi in cui per un incidente stradale siano tenuti a rispondere nei confronti di un terzo, oltre al conducente, il suo datore di lavoro ed il proprietario dell'autoveicolo, questi ultimi due sono privi di regresso l'uno nei confronti dell'altro, venendone a mancare la stessa funzione giuridico - economica, che consiste nell'accollare il costo del danno all'effettivo responsabile, mentre possono esperire, nello stesso o in separato giudizio, azione di rivalsa contro il conducente - dipendente, autore del fatto dannoso, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato.

FONTI Mass. Giur. It., 2005

 

Cass. civ. Sez. III, 01-06-2004, n. 10485

L'obbligo di conservare e non deteriorare la cosa locata è sempre operante ed esigibile nel corso della locazione e non sorge solo alla scadenza del contratto. Ne consegue che - poiché nei rapporti interni tra condebitori, l'obbligazione solidale si divide secondo le parti che fanno carico a ciascuno e, se non risulta diversamente, in parti uguali - l'obbligazione di risarcimento del danno per deterioramento della cosa locata grava, nei rapporti interni, non sull'ultimo conduttore, bensì su colui che era conduttore al momento in cui il danno si è verificato, salva la responsabilità solidale di tutti i conduttori nei confronti del locatore. Qualora, poi, non sia possibile accertare a quale dei vari debitori siano imputabili i deterioramenti, le parti del debito solidale si presumeranno uguali, secondo la presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, c.c. FONTI Corriere Giur., 2005

Il debitore in solido che ha pagato ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, ma per quanto abbiamo visto prima, questo può non accadere affatto oppure può accadere ma non con una divisione in parti uguali per le quote di regresso. Bisogna quindi verificare caso per caso.

Cass. civ. Sez. III, 07-05-2014, n. 9859

Il venditore che abbia pagato l'imposta integrativa di registro, la quale sia stata definita soltanto nei suoi confronti mediante concordato fiscale cui gli acquirenti non hanno partecipato, non ha azione di regresso verso questi ultimi. FONTI Foro It., 2014, 6, 1, 1744

 

 

Cass. civ. Sez. I, 21-02-2013, n. 4380

In tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 cod. civ., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 cod. civ. (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, secondo comma, cod. civ. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva. (Rigetta, Trib. Lucca, 28/01/2006) FONTI CED Cassazione, 2013


Cass. civ. Sez. Unite, 30-12-2011, n. 30174

Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. (Cassa con rinvio, App. Roma, 04/02/2008) FONTI CED Cassazione, 2011.


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