Giurisprudenza
Nei rapporti interni l’obbligazione solidale riacquista la sua natura di
obbligazione parziaria, ma non è detto che le parti siano sempre uguali.
A volte non c’è alcuna divisione; ad es. se paga il debitore principale
non potrà certo chiedere poi il rimborso anche parziale al fideiussore (
art. 1298 primo comma). C’è poi la presunzione, negli altri casi, di
uguaglianza delle parti ( art. 1298 comma 2), ma si tratta di
presunzione relativa cui si ricorre solo quando non si sia riusciti a
determinare la parte di ciascun condebitore solidale.
Cass. civ. Sez. II, 19-02-2009, n. 4066
Nel conto corrente bancario intestato
a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà
di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854
cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo
comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito
solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento
di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere
che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo
medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad
un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i
versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al
primo). (Rigetta, App. Bologna, 24 marzo 2004)
FONTI Mass. Giur. It., 2009
Cass. civ. Sez. III, 05-09-2005, n.
17763 (rv. 584900)
In tema di responsabilità per illecito
extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra
più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il
regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro
ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della
rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia
una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude
implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei
confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in
virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un
criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla
produzione del danno. Pertanto, nell'ipotesi in cui per un incidente
stradale siano tenuti a rispondere nei confronti di un terzo, oltre al
conducente, il suo datore di lavoro ed il proprietario dell'autoveicolo,
questi ultimi due sono privi di regresso l'uno nei confronti dell'altro,
venendone a mancare la stessa funzione giuridico - economica, che
consiste nell'accollare il costo del danno all'effettivo responsabile,
mentre possono esperire, nello stesso o in separato giudizio, azione di
rivalsa contro il conducente - dipendente, autore del fatto dannoso, per
l'intera somma pagata al terzo danneggiato.
FONTI Mass. Giur. It., 2005
Cass. civ. Sez. III,
01-06-2004, n. 10485
L'obbligo di conservare e non deteriorare la cosa locata è sempre
operante ed esigibile nel corso della locazione e non sorge solo alla
scadenza del contratto. Ne consegue che - poiché nei rapporti interni
tra condebitori, l'obbligazione solidale si divide secondo le parti che
fanno carico a ciascuno e, se non risulta diversamente, in parti uguali
- l'obbligazione di risarcimento del danno per deterioramento della cosa
locata grava, nei rapporti interni, non sull'ultimo conduttore, bensì su
colui che era conduttore al momento in cui il danno si è verificato,
salva la responsabilità solidale di tutti i conduttori nei confronti del
locatore. Qualora, poi, non sia possibile accertare a quale dei vari
debitori siano imputabili i deterioramenti, le parti del debito solidale
si presumeranno uguali, secondo la presunzione di cui all'art. 1298,
comma 2, c.c. FONTI Corriere Giur., 2005
Il debitore in
solido che ha pagato ha azione di regresso nei confronti degli altri
condebitori, ma per quanto abbiamo visto prima, questo può non accadere
affatto oppure può accadere ma non con una divisione in parti uguali per
le quote di regresso. Bisogna quindi verificare caso per caso.
Cass. civ. Sez. III, 07-05-2014, n.
9859
Il venditore che
abbia pagato l'imposta integrativa di registro, la quale sia stata
definita soltanto nei suoi confronti mediante concordato fiscale cui gli
acquirenti non hanno partecipato, non ha azione di regresso verso questi
ultimi. FONTI Foro It., 2014, 6, 1, 1744
Cass. civ. Sez. I, 21-02-2013, n. 4380
In tema di società in nome collettivo,
il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima
dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito
sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 cod.
civ., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui
illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di
escussione disciplinato dall'art. 2304 cod. civ. (operante solo nei
confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i
debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase
esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e
cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art.
2312, secondo comma, cod. civ. consente anche in siffatte ipotesi ai
creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei
confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad
essere legate dal vincolo di solidarietà passiva. (Rigetta, Trib. Lucca,
28/01/2006) FONTI CED Cassazione, 2013
Ove la transazione stipulata tra il
creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la
quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante
sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente
all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha
versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se,
invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente
capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito
residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura
pari alla quota di chi ha transatto. (Cassa con rinvio, App. Roma,
04/02/2008) FONTI CED Cassazione, 2011. |
Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete |